Assistenza legale in reati di famiglia
Nei confronti dei reati familiari, le modifiche al codice penale tendono a inasprire l’ordinamento, in particolare dei fenomeni delittuosi, sotto il profilo sia morale sia materiale.
Ricordiamo che bisogna partire dal concetto di famiglia come formazione sociale che gode della tutela costituzionale ex art. 29 cost. Oggi teniamo conto delle molteplici tipologie di famiglia e il codice penale tutela l’integrazione di ognuna di esse.
Quali sono i reati contro la famiglia
Il legislatore, con la legge del 1 ottobre 2012 n. 172 ha esteso la nozione di famiglia oggetto di tutela a tutti i “comunque conviventi”.
In altre parole, la famiglia è considerata un consorzio di persone tra le quali esistono legami di reciproca assistenza e protezione. Di conseguenza, il reato familiare è tale anche se a danno di persona convivente “more uxorio”, ossia se c’è una convivenza di fatto tra due persone non sposate.
In generale, il legislatore punisce ogni condotta di prevaricazione che danneggia l’equità e la dignità del nucleo familiare, e che attenta alla natura giuridica stessa della famiglia.
Il codice penale suddivide il grande gruppo dei reati familiari in quattro capi distinti:
- delitti contro il matrimonio;
- delitti contro la morale familiare;
- delitti contro lo stato di famiglia;
- delitti contro l’assistenza familiare.
È un insieme piuttosto ricco e articolato di reati, nei quali possiamo far ricadere, ad esempio:
- sottrazione di minori, anche internazionale;
- sottrazione di persone incapaci;
- incesto, bigamia e induzione al matrimonio mediante inganno;
- violenza, cioè abuso dei mezzi di correzione o disciplina;
- inadempienza agli obblighi di mantenimento verso il coniuge o i figli;
- mancato adempimento degli obblighi scolastici;
- alterazione dello stato civile di una persona, come nascere o essere concepito per un’altra persona, occultamento della morte.
Una delle novità recenti è la legge “Codice Rosso” (Legge 69/2019) che snellisce la procedura e restringe i tempi, in quanto prevede che il Pubblico Ministero debba sentire la persona offesa entro i tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
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